Contrattazione integrativa

Art. 21 Comma 2
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

Art. 55, comma 4
(D.lgs. n.150/2009)
Modifica all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino all’entrata in vigore del C.C.N.L. quadriennale successivo. La contrattazione collettiva integrativa è disciplinata dagli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. di comparto Funzioni Centrali 2016/2018; tra le materie assume rilievo centrale la definizione dei criteri finalizzati all’attribuzione del trattamento economico accessorio destinato al personale, nonché a sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi.
La delegazione trattante di parte pubblica è costituita dal Direttore o da un suo delegato ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti. La delegazione sindacale è composta dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del C.C.N.L. di comparto.

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Ultimo aggiornamento

3 Maggio 2024, 17:07